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Detrazioni fiscali per pulizia e sanificazione: cosa sapere

Documentazione fiscale per detrazioni spese pulizia e sanificazione aziendale

Deducibilità dei servizi di pulizia per le imprese

Le spese di pulizia e manutenzione degli ambienti di lavoro sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questo vale per tutte le tipologie di impresa: dal piccolo negozio di Varese all'azienda manifatturiera di Busto Arsizio, dallo studio professionale di Como all'attività commerciale di Gallarate. La condizione è che le spese siano documentate con fattura regolare, inerenti all'attività e di competenza dell'esercizio. I contratti di pulizia continuativi rientrano tra i costi di esercizio ordinari.

Credito d'imposta sanificazione: storico e stato attuale

Durante l'emergenza sanitaria COVID-19, il governo ha introdotto un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione. Questo bonus, inizialmente pari al 60% delle spese sostenute (poi ridotto al 15,6% per l'elevata domanda), ha rappresentato un importante incentivo per le imprese. Nel 2026, il credito d'imposta specifico per la sanificazione non è più attivo nella forma emergenziale, ma le spese di sanificazione restano deducibili come costi d'esercizio. È fondamentale monitorare le leggi di bilancio annuali, perché il legislatore può reintrodurre incentivi specifici per la sanificazione in qualsiasi momento.

IVA agevolata sui servizi di pulizia

I servizi di pulizia applicano l'IVA ordinaria al 22%. Tuttavia, esistono casi specifici in cui si applica un'aliquota ridotta. La pulizia e manutenzione di edifici residenziali può beneficiare dell'IVA al 10% quando rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Per le imprese di Saronno, Monza e Tradate che gestiscono condomini residenziali, questa distinzione è particolarmente rilevante. L'aliquota corretta dipende dalla tipologia dell'immobile e dalla natura dell'intervento: è sempre consigliabile verificare con il proprio commercialista.

Documentazione necessaria e consigli pratici

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali è indispensabile conservare tutta la documentazione. Le fatture devono riportare una descrizione dettagliata del servizio svolto, distinguendo tra pulizia ordinaria e sanificazione. Il contratto con l'impresa di pulizie deve specificare le attività incluse, la periodicità e le modalità di esecuzione. Per le sanificazioni, è consigliabile richiedere all'impresa un certificato di avvenuta sanificazione con indicazione dei prodotti utilizzati e dei protocolli seguiti. Le imprese di pulizia che operano a Varese, Como e provincia rilasciano regolarmente questa documentazione su richiesta del cliente.

  • Conservare tutte le fatture con descrizione dettagliata del servizio
  • Mantenere copia del contratto con l'impresa di pulizie
  • Richiedere certificato di avvenuta sanificazione quando applicabile
  • Distinguere in fattura tra pulizia ordinaria e sanificazione
  • Verificare annualmente eventuali nuovi incentivi fiscali con il commercialista

Domande Frequenti

Le spese di pulizia dell'ufficio sono detraibili per un libero professionista?

Sì, le spese di pulizia dell'ufficio o dello studio professionale sono interamente deducibili dal reddito di lavoro autonomo, purché documentate con fattura regolare e inerenti all'attività professionale. Vanno indicate nella dichiarazione dei redditi tra i costi di esercizio.

Esiste ancora il bonus sanificazione nel 2026?

Il credito d'imposta specifico per la sanificazione introdotto durante l'emergenza COVID non è più attivo nella sua forma originaria. Tuttavia, le spese di sanificazione restano deducibili come costi d'esercizio per le imprese. È consigliabile verificare ogni anno la legge di bilancio per eventuali nuovi incentivi.

Quale documentazione serve per dedurre le spese di pulizia?

Servono le fatture dell'impresa di pulizie con descrizione dettagliata del servizio, il contratto di appalto o l'ordine di servizio, e per le sanificazioni il certificato di avvenuto intervento. La documentazione va conservata per almeno 10 anni ai fini fiscali.

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